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Quali requisiti deve avere l'atto di cessione dei crediti?

L’atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:

- fare riferimento alla totalità dei crediti in favore di un unico cessionario;
- riportare il numero della Convenzione precedentemente stipulata fra Soggetto Responsabile e GSE e la relativa data di sottoscrizione;
- essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, documentare i poteri di firma del sottoscrittore, mediante certificazione notarile o idoneo documento rilasciato dalla Cancelleria commerciale del Tribunale o dalla C.C.I.A.A. in data non anteriore a 90 giorni dalla sottoscrizione della cessione dei crediti.






  1. CESSIONE DEL CREDITO E ACCORDO QUADRO
    1. È possibile la cessione dei crediti?
    2. Come deve essere comunicata l'eventuale cessione dei crediti?
    3. Quali requisiti deve avere l'atto di cessione dei crediti?
    4. Esiste un testo standard di atto di cessione dei crediti?
    5. GSE comunica al cedente ed al cessionario di aver ricevuto l’ atto di cessione dei crediti?
    6. Può una cessione di credito non essere accettata dal GSE?
    7. Vi è l’obbligo di comunicare al GSE la revoca del contratto di cessione dei crediti?
    8. Quali requisiti deve avere la revoca dell’atto di cessione dei crediti?
    9. Può essere disposto un mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile)?
    10. Perchè l’atto di cessione dei crediti deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio?
    11. Cosa si intende per Accordo Quadro?
    12. Come è possibile ottenere la documentazione relativa all’Accordo Quadro per l'installazione di impianti fotovoltaici?
    13. Come si stipula l’Accordo Quadro per l'installazione di impianti fotovoltaici?